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Art. 1 - Principi generali
1.
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di
affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi,
i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica
e l'ambiente.
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Art. 1 - Trattamento dei cani
e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei
gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto
conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle
unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono
ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati
delle società cinofile, delle società protettrici
degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati
o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere
destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati,
sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché
i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta
giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon
trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie
trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli
86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente
malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i
gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà
sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per
territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi
soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono,
d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione
le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone
la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono
gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il
controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria
locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà
e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
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Art. 1 - Competenze delle Regioni
1. Le regioni disciplinano con propria
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità
sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione
a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore
della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio
indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione
dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni
di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari
delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina
altresì i criteri e le modalità per il riparto tra
i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di
loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano
in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi
riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito
scolastico al fine di inseguire un corretto rapporto di
rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto
ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie
zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie
locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico
le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite
di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate
dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza
regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore
al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione
degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma
regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri
di cui al presente articolo.
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Art. 4- Competenze dei Comuni
1.
I comuni, singoli o associati,e le comunità montane
provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono
rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con
legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità
dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle
unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli
animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
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Art. 5- Sanzioni
1. Chiunque abbandona
cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 300.000 a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire
centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe
di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di lire centomila. 4. Chiunque fa commercio
di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle
leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo
a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione
della presente legge previsto dall'articolo 8 .
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Art. 6- Imposte
1. Tutti i possessori
di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale
di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato
all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia
degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune,la cui
permanenza non si protragga oltre i
due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica
sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni
protezionistiche senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate
dai comuni]
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Art. 7- Abrogazione di norme
1. Sono abrogati
gli articoli 130,131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931,n.1175,
e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o
in contrasto con la presente legge.
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Art. 8- Istituzione del fondo
per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è
istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione
della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire
1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui
al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto
del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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Art. 8 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari
a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire
2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Prevenzione del randagismo'.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
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