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Art. 1 - Finalità della legge
1.
La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione
e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza
rispettose del benessere degli animali, delle esigenze
ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura
delle malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili
agli altri animali ed all' uomo.
2. Ai fini della legge si intendono per animali
di affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia
o diporto, compresi quelli che svolgono attività utili all'
uomo, nonché i cani vaganti od inselvatichiti e le colonie
di gatti liberi.
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Art. 2- Benessere degli animali
1. Allo
scopo di garantire il benessere degli animali:
a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali,
fatti salvi i casi di intervento terapeutico;
b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche
o private che comportino maltrattamenti agli animali;
c) è vietato abbandonare gli animali di affezione
di cui si abbia il possesso o la detenzione a qualunque titolo,
o comunque lasciarli liberi o incustoditi senza le debite cautele;
d) gli animali di affezione senza legittimo proprietario ritrovati,
catturati o comunque ospitati presso le strutture di ricovero individuate
ai sensi della presente legge, non possono essere soppressi nè
destinati alla sperimentazione, salvo quanto previsto dalla legge
14 agosto 1991, n. 281.
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Art. 3- Responsabilità del
detentore
1.
Chiunque detiene un animale di affezione o accetta, a qualunque
titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e
del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni
adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. E' vietato detenere animali che non si possono
adattare alla cattività .
3. E' vietato detenere animali di affezione in
numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica
o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali
stessi.
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Art. 4 - Controllo della riproduzione
1.
La Regione e le Unità sanitarie locali attraverso i servizi
veterinari pubblici anche con la collaborazione dei medici veterinari
liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni
per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione
dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali di
affezione.
2. Il controllo della popolazione dei cani e dei
gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato per
mezzo dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali,
degli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile,
delle società protettrici degli animali e di privati, secondo
quanto previsto all'art. 11.
3. I gatti che vivono in libertà
sono sterilizzati a cura dei servizi sanitari delle Unità
sanitarie locali o presso altre strutture convenzionate.
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Art. 5 - Soppressione eutanasica
1.
La soppressione di un animale di affezione è eseguita esclusivamente
da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenze all'
animale.
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Art. 6- Anagrafe canina
1.
Presso ogni Unità sanitaria locale è istituita una
anagrafe del cane contenente l'elenco, numerato progressivamente,
di tutti i cani presenti nel territorio.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 83 del
DPR 8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve provvedere
entro centoventi giorni dalla nascita o comunque, entro dieci giorni
dal possesso, all' iscrizione dell' animale all' anagrafe
di cui al comma 1 contestualmente all'apposizione del codice di
riconoscimento, di cui al l'art. 7.
3. Per l' iscrizione viene compilata un' apposita
scheda, predisposta dalla Giunta regionale, che verrà utilizzata
anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia
veterinaria eseguiti sull' animale.
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Art. 7 - Codice di riconoscimento
1. Il codice di riconoscimento è impresso
mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e chiaramente
leggibile. Sul piatto interno della coscia destra o sul padiglione
auricolare destro, a cura del Servizio veterinario dell' Unità
sanitaria locale presso le strutture operative territoriali, oppure
da veterinari appositamente autorizzati dall' Unità sanitaria
locale competente, a condizione che gli stessi dispongano di strutture
e attrezzature adeguate.
2. Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti
in altre regioni è valido ai fini dell' iscrizione all' anagrafe
di cui all' art. 6.
3. La Giunta regionale può riconoscere validi
con proprio atto altri tipi di tatuaggio, purchè apposti
da Enti abilitati a livello nazionale; l'animale tatuato deve comunque
essere iscritto all' anagrafe canina dell' Unità sanitaria
locale di competenza.
4. Il veterinario libero professionista provvede
all' apposizione del numero di codice indicato dalla Unità
sanitaria locale e comunica tempestivamente alla stessa l' intervento
effettuato.
5. Le varie fasi di apposizione del codice di cui
sopra devono essere condotte con metodiche tali da non arrecare
danno o sofferenza all' animale.
6. I disabili forniti di idonea certificazione
della necessità del cane sono esonerati dal pagamento del
concorso alle spese per l'apposizione del tatuaggio al proprio cane
effettuata dalla struttura pubblica. Sono altresì esonerate
dal pagamento le associazioni protezionistiche per i cani abbandonati
ospitati nei canili delle stesse e tatuati nella struttura pubblica.
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Art. 8 - Trasferimento, scomparsa
o morte del cane
1.
Ai fini della presente legge, il possessore o detentore del cane
deve segnalare all' Unità sanitaria locale di competenza
la scomparsa dell' animale entro tre giorni dall' evento; analoga
segnalazione deve essere fatta entro dieci giorni in caso di trasferimento
a qualsiasi titolo o di morte dell' animale.
2. Nel caso di trasferimento di proprietà
del cane l' animale deve essere iscritto all'anagrafe dell' Unità
sanitaria locale di destinazione con il codice ad esso già
attribuito.
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Art. 9 - Controllo del randagismo
1. I singoli cittadini e le associazioni di volontariato
collaborano alla individuazione ed alla segnalazione di animali
di affezione vaganti.
2. Le Unità sanitarie locali provvedono
alla individuazione e cattura degli animali, anche mediante forme
di convenzionamento con soggetti idonei.
3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati,
devono essere restituiti al proprietario.
4. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni
caso, a carico del proprietario.
5. I cani vaganti catturati non tatuati
vanno sottoposti a tatuaggio e, previa adeguata profilassi
sanitaria, possono essere affidati in via temporanea a privati che
diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni protezionistiche
iscritte all' albo di cui all' artē 12; se non reclamati entro il
termine di sessanta giorni dalla cattura l' assegnazione diventerà
definitiva.
6. Gli animali di affezione non definitivamente
assegnati e ricoverati presso le strutture di cui all' artē 10,
vengono sterilizzati.
7. Le associazioni di cui al comma 5 possono, a
proprie spese, d' intesa con le Unità sanitarie locali, avere
in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà assicurandone
la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza nel rispetto
dell' igiene pubblica.
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Art. 10 - Canili e strutture di ricovero
per gli animali di affezione
1.
I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono
al risanamento dei canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi
per gli animali di affezione anche per la custodia temporanea dopo
la cattura.
2. I Comuni, singoli o associati e le Comunità
montane provvedono, direttamente o mediante la stipula, entro novanta
giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposite
convenzioni con gli Enti e le associazioni iscritte all' albo regionale
di cui all' art. 12, alla gestione delle strutture di cui al comma
1.
3. I Comuni, singoli o associati e le Comunità
montane, in carenza di strutture pubbliche, possono stipulare convenzioni
per l' utilizzo di quelle private esistenti.
4. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere
appositi locali per primi interventi di pronto soccorso degli animali
di affezione, per l' isolamento e il controllo di eventuali malattie
infettive, per la profilassi sanitaria di cui al comma 5 dell' art.
9.
5. Le strutture di cui al comma 1 devono avere
le seguenti caratteristiche generali:
a) conveniente distanza da abitazioni singole ed in particolare
da centri abitati;
b) sufficiente approvvigionamento idrico;
c) scarichi conformi alle norme vigenti;
d) ricoveri individuali o per più animali, costituiti da
una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile e da un
parcheggio esterno. Le dimensioni delle strutture sono regolate
nel piano triennale di cui all' artē 11 sulla base delle esigenze.
6. Il controllo e l'assistenza sanitaria delle strutture di cui
al comma 1 sono assicurate dalle Unità sanitarie locali anche
mediante forme di convenzione con veterinari liberi professionisti.
7. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere
tenuti in custodia a pagamento animali di affezione.
8. La Regione concorre al finanziamento delle opere
di cui al comma 1 ed alla relativa gestione, secondo le modalità
stabilite dal piano triennale di cui all' artē 11.
9. Le strutture private adeguano, entro 1 anno
dall' entrata in vigore della presente legge, i propri standards
a quanto previsto al comma 5 e sono soggette alle norme di cui all'
art. 24 del DPR 8 febbraio 1954, nē 320.
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Art. 11 - Piano triennale degli interventi
per la prevenzione del randagismo
1.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, propone al Consiglio regionale un piano triennale
degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di
affezione che contenga:
a) gli interventi e le relative priorità per il risanamento,
la costruzione e la gestione delle strutture di cui al comma 1 dell'
art. 10 nonchè l' individuazione delle strutture cui faranno
riferimento i Comuni non provvisti di strutture proprie;
b) gli interventi ed i programmi di informazione e di educazione
per favorire la diffusione e l' applicazione dei principi contenuti
nella presente legge fra quanti sono interessati alla detenzione,
all' allevamento, all' addestramento, al commercio, al trasporto
ed alla custodia di animali di affezione;
c) le iniziative scolastiche di aggiornamento programmate dai collegi
dei docenti finalizzate alla formazione della sensibilità
e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto
fra l' uomo, gli animali e l' ambiente;
d) corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti
ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle Unità
sanitarie locali ed alle guardie zoofile;
e) la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dalla
presente legge;
f) gli indirizzi per l' attuazione della presente legge.
2. Il piano triennale prevede rispettivamente per
gli interventi di cui alla lettera a) fino al 75 per cento delle
disponibilità finanziarie e per le lettere b), c), d), fino
al 25 per cento.
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Art. 12 - Albo regionale delle associazioni
per la protezione degli animali
1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge
è istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle
associazioni per la protezione degli animali, al quale possono iscriversi
le associazioni il cui statuto contenga le finalità previste
agli artt. 1 e 2 della presente legge.
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Art. 13 - Provvedimenti
e sanzioni amministrative
1.
In caso di violazione alle norme di cui agli arttē 2 e 3, gli animali
maltrattati o comunque ricadenti sotto l'ipotesi di cui al comma
2 dell' art. 3 sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio
veterinario della Unità sanitaria locale, per assicurare
il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono
a carico del detentore dell' animale.
2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il
proprio cane e conseguentemente di iscriverlo all' anagrafe di cui
all' art. 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire
100.000 a lire 600.000.
3. Il detentore di animali di affezione che ne
permette il vagabondaggio, salvo che per i casi disciplinati da
normative speciali, o li abbandoni anche nell' ambito della propria
abitazione è punito con la sanzione amministrativa da lire
200.000 a lire 1.200.000.
4. La violazione degli obblighi previsti dall'
art. 8 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa
da lire 100.000 a lire 600.000.
5. I proventi delle sanzioni amministrative di
cui ai commi precedenti sono acquisiti al bilancio regionale con
vincolo di destinazione per gli interventi previsti nella presente
legge.
6. Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute
ad interventi legislativi nazionali, sono aggiornate con decreto
del Presidente della Giunta.
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Art. 14 - Comitato regionale
per la protezione degli animali
1. E' istituito presso la Giunta regionale
il Comitato regionale per la protezione degli animali.
2. Il Comitato è composto da:
a) uno zoologo della facoltà di scienze matematiche fisiche
e naturali dell' Università degli studi di Perugia;
b) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria
dell' Università degli studi di Perugia;
c) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta regionale;
d) un funzionario dell' Ufficio zootecnia della Giunta regionale;
e) un funzionario del servizio programmazione faunistica della Giunta
regionale;
f) un veterinario dirigente in rappresentanza delle Unità
Sanitarie Locali;
g) tre rappresentanti designati dalle Associazioni per la protezione
degli animali iscritte all' Albo regionale di cui all' art. 12;
h) due docenti nominati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente
della Giunta regionale o da un suo delegato.
4. Il Presidente della Giunta regionale acquisisce
entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge
le designazioni di cui al comma 1 e provvede con proprio decreto
alla nomina del Comitato che rimane in carica per la durata della
legislatura.
5. I compiti di segretario del Comitato sono svolti da un funzionario
di livello non superiore all' VIII qualifica funzionale, individuato
dalla Giunta regionale.
6. Il Comitato svolge funzioni di consulenza della
La Giunta regionale in materia di protezione degli animali e può
sottoporre a questo scopo, alla medesima, proposte per la realizzazione
di opportune iniziative.
7. Il Comitato, su richiesta della Giunta regionale
può esprimere pareri sugli specifici disegni di legge.
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Art. 14 - Norma finanziaria
1. Per l' attuazione degli interventi previsti
dal comma 1, lett. a), dell' art. 11, di cui alla presente legge,
è autorizzata, per l' anno 1994, la spesa di L. 186.000.000
da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7310
di nuova istituzione nel bilancio regionale per l' esercizio 1994,
denominato: << Contributi ai Comuni, Comunità montane
e loro Consorzi per il risanamento, costruzione e gestione delle
strutture di ricovero per gli animali di affezione e dei canili
pubblici >>.
2. Per gli interventi previsti alle lettere b),
c), d) dell' art. 11 della presente legge è autorizzata,
per l' anno 1994, la spesa di L. 62.878.710, da iscrivere in termini
di competenza e di cassa, al cap. 2331 di nuova istituzione denominato:
<< Spese per la produzione e l' attuazione dei programmi di
informazione e di educazione per la prevenzione ed il controllo
del fenomeno del randagismo >>.
3. Al finanziamento dell' onere complessivo di
Lē 248.878.710, di cui ai precedenti commi, si fa fronte con pari
disponibilità esistente al cap. 2330 dello stato di previsione
della spesa dell' esercizio 1994.
4. Al bilancio dell' esercizio finanziario 1994
sono apportate le seguenti variazioni sia nella competenza che nella
cassa:PARTE SPESACap. 2330 - in diminuzione L. 248.878.710;Cap.
2331 - in aumento L. 62.878.710;Cap. 7310 - in aumento L. 186.000.000.
5. Al finanziamento dell' onere relativo al funzionamento
del Comitato regionale per la protezione degli animali di cui all'
art. 14 della presente legge si farà fronte con quota dello
stanziamento dell' esistente capē 560 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale 1994, bilancio pluriennale 1016081.
6. Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà
annualmente determinata con legge di bilancio.
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Art. 16 - Norme abrogative
1.
Sono abrogate la legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, la legge
regionale 17 aprile 1990, n. 30 ed ogni disposizione incompatibile
od in contrasto con la presente legge.
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Art. 17 - Norma di rinvio
1.
Per quanto non previsto dal presente articolato si fa richiamo a
quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
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Art. 18 - Norma transitoria
1.
Restano in vigore le direttive emanate dalla Giunta regionale in
applicazione della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, purchè
compatibili con la presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata, per
l'anno 1994, nelle more dell' approvazione del piano triennale di
cui all' art. 11, a procedere, previo censimento delle strutture
esistenti e funzionanti di cui all' art. 10, all' erogazione delle
provvidenze previste nella misura stabilita al comma 2 dell' art.
11. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.
Data
a Perugia, addì 19 luglio 1994
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