|
|
•
Art. 1 - Modifiche al Codice Penale
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e' inserito
il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
1. Art. 544-bis. - Uccisione di animali
Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la
morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto
mesi.
Art. 544-ter. - Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione
ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o
a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche
e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno
o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi. La pena e' aumentata della meta'
se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza
o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o
strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi
a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al
primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero
se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - Divieto di combattimenti tra animali
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita'
fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni
o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni
o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti
o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi
forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite
di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo
comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai
proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - Confisca e pene accessorie
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies,
e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga
a persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita'
di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e'
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In
caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle
attivita' medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale,
dopo le parole: "e' punito" sono inserite le seguenti:
", salvo che il fatto costituisca piu' grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
Art. 727. - Abbandono di animali
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene
animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive
di gravi sofferenze".
•
Art. 2- Divieto di utilizzo a fini
commerciali
di pelli e pelliccie
1. E'
vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus)
per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi
di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti,
in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi,
nonche' commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma
1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda
da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca
e la distruzione del materiale di cui al comma 1.
•
Art. 3- Modifica alle disposizioni
di coordinamento
e transitorie del Codice Penale
1.
Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - Leggi speciali in materia
di animali
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale
non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia
di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione
degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attivita'
circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali
in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro
II del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni
storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - Affidamento degli animali sequestrati
o confiscati
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca
sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati
con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con
il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e'
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
•
Art. 4 - Norme di coordinamento
1.
All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione
da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto
1991, n. 281, e' abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491
del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del
titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727
del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono
sostituite
dalle seguenti: "dell'articolo 727".
•
Art. 5- Attività formative
1.
Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado,
ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia
comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante
prove pratiche.
•
Art. 6 - Vigilanza
1.
Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute,
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di coordinamento dell'attivita'
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi
di polizia municipale e provinciale..
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge
e delle altre norme relative alla protezione degli animali e' affidata
anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti
attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi
degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
•
Art. 7 - Diritti e facoltà
degli enti
e delle associazioni
1.
Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni
e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli
interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
•
Art. 8 - Destinazione delle sanzioni
pecuniarie
1.
Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli
enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale,
sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui
al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati
ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro
della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione
della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al
comma 1.
•
Art. 9 - Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data
a Roma, addi' 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli
|
|
|
|