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IL
MINISTRO DELLA SANITA’
- Visto il testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Ravvisata la necessità di disciplinare specificamente gli
aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresì
le opportune procedure che consentano l’adeguata tutela dei
suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale
di cui alla citata legge n. 281/1991;
DECRETA
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Art. 1
1.
I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti,
fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo
non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui all’art.
4, comma 1, della legge 281/1991 ed essere sottoposti, a cura del
Servizio veterinario della Ausl competente, a:
a. osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici
previsti all’art. 2, comma 5, della citata legge n. 281/1991;
b. identificazione, registrazione e tatuaggio, quest’ultimo
nel senso in cui l’animale ne sia provvisto; tali operazioni
devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi
affido o spostamento degli animali.
2. Trascorso il periodo di permanenza presso il
canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di
cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991.
3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere
ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati
che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture
di cui al comma 1 anche ad associazioni protezionistiche espressamente
riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a sua
cura, in un apposito registro. Le procedure di affidamento sono
quelle di cui all’articolo 3.
4. L’affido degli animali può avvenire:
a. in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati
entro sessanta giorni dall’accalappiamento;
b. in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta
giorni dall’accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnino
a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta
entro il termine di cui alla lettera a).
•
Art. 2
1. Le associazioni di cui all’art. 1,
comma 3:
a. possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato
all’effettiva capacità delle strutture disponibili;
b. devono comunicare al servizio veterinario dell’azienda
sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell’animale
gli affidi trasmettendo al medesimo servizio copia dell’apposita
scheda riportante almeno le informazioni di cui all’allegato.
2. Le associazioni di cui all’art. 1, comma 3, non possono
procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti
privati.
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Art. 3
1. All’atto dell’affido a privati dovrà
essere compilata l’apposita scheda, di cui all’art.
2, comma 1, lettera b), che deve essere conservata per eventuali
controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità
o altro documento equipollente dell’affidatario.
2. L’affido degli animali è consentito
solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive
la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato; in caso
di affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta
dall’esercente la potestà familiare.
3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di
soggetti privati il servizio veterinario competente deve accertare
l’effettivo stato degli animali in precedenza affidati.
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Art. 4
1. Il servizio veterinario delle aziende sanitarie
locali comunica, semestralmente, al servizio veterinario regionale:
a. il numero di animali che sono stati tatuati;
b. il numero degli animali affidati, specificando gli affidi fatti
a soggetti privati, alle associazioni iscritte nell’albo regionale
di cui all’art. 1, comma 3, nonché gli affidi effettuati
da tali associazioni a soggetti privati.
2. Il servizio veterinario regionale comunica,
con cadenza annuale, i dati aggregati al Ministero della sanità.
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Art. 5
1. Il Ministero della sanità stabilisce,
d’intesa con le omologhe autorità sanitarie degli altri
paesi e sulla base di garanzie non più favorevoli di quelle
previste dal presente decreto, le modalità di affido degli
animali ad associazioni protezionistiche estere.
•
Art. 6
Il
presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
14 ottobre 1996.
Il Ministro: BINDI
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