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Le
regole per il trasporto degli animali in viaggio sono stabilite
dal Decreto Ministeriale del 10 aprile 1969 e possono
essere sintetizzate come segue:
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In auto -
Per trasportare un solo animale (cane o gatto) occorre sistemarlo
nella parte posteriore della vettura anche senza la rete divisoria,
che in questo caso non è obbligatoria ma è sempre
consigliabile. Se si trasportano due o più animali, invece,
questa va installata oppure è necessario tenere gli animali
separati negli appositi "trasportini".
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In treno -
E' consentito il trasporto gratuito di piccoli animali domestici
racchiusi in piccoli contenitori di dimensioni espressamente indicate.
Il regolamento ferroviario riporta le condizioni di trasporto e
le tariffe per gli animali di taglia maggiore in relazione al tipo
di treno e alle condizioni di viaggio. Un cane guida in accompagnamento
ad un viaggiatore non vedente è ammesso gratuitamente in
qualunque treno.
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In aereo -
I regolamenti per il trasporto degli animali e il costo relativo
variano a seconda delle compagnie aeree. In genere possono essere
portati con sé in cabina solo i cani di piccola taglia, che
non superano i 10 chili di peso, tenuti dentro al loro trasportino.
Quelli più grandi vengono imbarcati insieme ai bagagli, in
zone apposite dell'aereo. I cani guida per non vedenti vengono imbarcati
con il passeggero purché muniti di museruola e guinzaglio.
La
nuova normativa sanitaria dell'Unione Europea, in vigore 1 ottobre
2004, disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell'Unione
europea dei cani, gatti e furetti, nonché l'introduzione
e la reintroduzione di tali animali, provenienti da Paesi Terzi,
nel territorio comunitario. Riguarda la movimentazione, senza alcun
fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario
o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per
conto del proprietario durante il movimento.
Cani, gatti e furetti che viaggiano dall'Italia verso uno Stato
membro dell'Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda,
Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario
individuato dalla decisione 2003/803/CE della Commissione del 26
novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente
leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto
dalla normativa nazionale del Paese. Il passaporto, rilasciato dal
Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l'esecuzione della
vaccinazione antirabbica. Per la movimentazione
verso la Finlandia è necessario il trattamento preventivo
per l'echinococco.
Se l'animale viaggia verso Gran Bretagna, Irlanda, vezia e Malta,
deve essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla
decisione 2003/803/CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente
tramite un microchip. Come per gli altri paesi, nel passaporto deve
essere attestata l'esecuzione della vaccinazione, ma anche dell'esame
del sangue da cui risultino anticorpi neutralizzanti nei confronti
del virus contro la rabbia. In questi Paesi è vietato introdurre
cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.
Possono essere movimentati dall'Italia verso gli altri Paesi comunitari,
al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, cani, gatti
e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello
della decisione 2003/803/ CEE, a condizione che tali animali siano
accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario
ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento
alla durata dell'efficacia della vaccinazione nei confronti della
rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione,
e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla
normativa comunitaria. |
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