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Art. 727 Codice
Penale, mutato piu' volte dagli interventi legislativi (fino alla
Legge n. 189/2004), ora si occupa dell'abbandono di animali e della
inadeguata detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.
• Art.
638 (Uccisione o danneggiamento
di animali altrui)
Chiunque senza necessità uccide
o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono
ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e
si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più
capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria. Non è punibile
chi commette il fatto sopra volatili soppressi nei fondi da lui
posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.
• Art.
672 Codice Penale (Omessa
custodia e malgoverno di animali)
Chiunque lascia liberi o non custodisce
con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida
la custodia a persona inesperta è punito con l'ammenda fino
a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi
aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma oda corsa,
o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti,
o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità
pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa
animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle
persone.
• Art.
70 Pubblica sicurezza (Pubblici
spettacoli)
Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti
pubblici che possono turbare l'ordine pubblico che sono contrari
alla morale o al buon costume o che comportino strazio o sevizie
di animali.
• Art.
129 Pubblica sicurezza (Trattenimenti
vietati) Tra
i trattamenti vietati a termine dell'art. 70 della legge sono: le
corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti, le corride,
il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi
di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.
• Art.
84 Polizia veterinaria (Cattura
e custodia cani) I Comuni
devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio
un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione
di quelli sospetti. Il prefetto, quando ne riconosca la necessità
stabilisce l'obbligo di un servizio di accalappiamento intercomunale
o provinciale determinando le norme per il funzionamento e il contributo
che deve essere dato dai comuni e dalla provincia.
• Art.
146 Leggi sanitarie (sostanze
velenose)
Chiunque (….) in qualsiasi modo
distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.
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