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Ogni
veterinario, nel momento in cui sceglie di intraprendere tale professione,
dovrebbe rendersi conto - proprio come qualsiasi medico per esseri
umani - dell’importanza del proprio lavoro. Purtroppo, non
sempre ciò avviene. La serietà professionale dei veterinari,
che dovrebbe essere un insieme di cognizione medica, di coscienza
sociale, di etica, può essere valutata anche facendo riferimento
al Codice deontologico di tale professione, dal quale abbiamo estrapolato
alcuni passaggi.
CODICE
DEONTOLOGICO DEI VETERINARI
approvato dal Consiglio nazionale della
Federazione degli ordini dei veterinari italiani il 3/4/1993
TITOLO
I
Art. 1
- Il medico veterinario dedica la propria opera: alla prevenzione
ed alla diagnosi e cura delle malattie degli animali […]
Art. 2 - La deontologia veterinaria è l’insieme
dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni medico
veterinario deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell’esercizio
della professione. Art. 4 - L’inosservanza dei precetti, degli
obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico
costituisce abuso o mancanza nell’esercizio della professione
o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente
ai sensi dell’art. 38 e seguenti del DPR. 5/4/1950, n. 221.
TITOLO
II
Art. 5 - L’esercizio della professione di
m. veterinario prescinde da considerazioni di religione, razza,
nazionalità, classe sociale, ideologia politica […],
e, deve ispirarsi (Art. 6) a scienza e coscienza.
Art. 7 - Il m. veterinario non deve mai rinunziare
alla sua libertà ed indipendenza professionale; deve ispirarsi
sempre alle conoscenze scientifiche ed alla propria coscienza. Nello
scrupoloso disimpegno degli interventi che gli vengono richiesti
è tenuto a tutelare l’interesse privato del cliente,
sempre che sia in armonia con quello della collettività e
salvaguardando le leggi protezionistiche. Deve denunziare all’Ordine
ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non conformi al
Codice Deontologico, da qualunque parte provenga […].
TITOLO
III
[…] Art. 10
- Il m. veterinario nell’esercizio della sua attività
professionale, deve conformarsi ai principi etici, affidando la
propria reputazione alla sua integrità morale e al suo valore
professionale; […] ha l’obbligo (Art. 11), solo
nei casi di urgenza, anche se non invitato, di prestare le prime
cure agli animali. […]
Art. 14 - Il m. veterinario che riveste cariche
pubbliche non deve valersene nell’esercizio della libera professione.
Art. 18 - Il m. veterinario è tenuto a conoscere
la composizione, le indicazioni, le controindicazioni e le interazioni
dei prodotti che prescrive […]
Art. 22 - Il m. veterinario che si trova di fronte
a situazioni cliniche alle quali ritiene di non poter provvedere
efficacemente con la propria competenza ed attrezzatura deve ritenersi
moralmente impegnato a proporre al cliente la collaborazione di
altro collega qualificato ed attrezzato.
[…] Art. 24 - Il m. veterinario è
tenuto a continuo aggiornamento delle proprie conoscenze in campo
tecnico-scientifico, onde fornire sempre prestazioni professionali
di elevata qualità. L’aggiornamento professionale va
assicurato sia mediante l’iniziativa individuale, sia mediante
l’intervento delle pubbliche istituzioni sanitarie tenute
a promuovere la migliore formazione professionale.
Art. 25 - Il m. veterinario non deve esercitare
attività incompatibili con la dignità professionale
[…].
[…] Art. 35 - Il m. veterinario che ha in
cura un animale non può opporsi al desiderio della persona,
alla quale esso appartiene, di ricorrere ad un consulto ed indicherà
egli stesso uno o più nomi di consulenti, fra i quali far
cadere la scelta.
[…] Art. 50 - Il m. veterinario, nell’esercizio
della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto
nei confronti degli appartenenti alle altre categorie sanitarie
e a quello della salvaguardia delle specifiche competenze; eventuali
infrazioni vanno segnalate all’Ordine.
[…] Art. 58 - In materia di onorari vige
il principio generale della intesa diretta tra il professionista
ed il cliente; comunque, la determinazione dell’onorario deve
ispirarsi a criteri di equità.
[…]
Art. 60 - Il m. veterinario non deve percepire
onorari inferiori a quelli indicati nella tariffa minima o nelle
convenzioni concordate con l’Ordine; può tuttavia eccezionalmente
prestare la propria opera a titolo gratuito, purché la forma
ed il modo di tale comportamento non costituiscano artificio per
una illecita concorrenza.
[…] Art. 64 - Il m. veterinario che si rechi
per chiamata al luogo in cui si trova l’animale da sottoporre
a visita, ha diritto a percepire un rimborso pari al tempo impiegato
e nella misura stabilita dal tariffario, anche se, per cause sopravvenute,
a lui non imputabili, non riesca ad effettuare la prestazione.
TITOLO
IV
[…] Art. 68
- Anche il m. veterinario che presta la propria opera professionale
a rapporto d’impiego, nell’ambito delle strutture sanitarie
pubbliche e private deve osservare le norme del Codice Deontologico.
Qualora si verificasse un contrasto tra le norme deontologiche e
gli ordini impartiti dall’Ente pubblico o privato dal quale
dipende, egli deve chiedere l’intervento dell’Ordine
al cui Albo è iscritto.
Art. 69 - Il rispetto degli obblighi deontologici
e la tutela dell’autonomia, della libertà, della dignità
e del decoro professionale sono garantiti nelle convenzioni che
disciplinano i rapporti tra i medici veterinari ed il Servizio Sanitario
Nazionale, con l’intervento della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Veterinari e degli Ordini Provinciali dei Veterinari.
Ogni altra convenzione che il m. veterinario intendesse stipulare,
anche con Enti privati, in materia di prestazioni professionali,
deve essere comunicata all’Ordine per l’approvazione.
Art. 70 - Il m. veterinario a rapporto d’impiego,
al quale vengano richieste dall’Ente dal quale dipende prestazioni
professionali in contrasto con gli scopi della professione o con
le norme del Codice Deontologico, è tenuto a rifiutare la
propria opera, riferendone all’Ordine di appartenenza.
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