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Bocconi avvelenati    (SECONDA PARTE)

la giustizia "umana"


Ciascuno di noi, in cuor suo, spera che ci sia una giustizia “al di sopra”, che in qualche modo equilibri i rapporti tra tutti gli esseri viventi. Che prima o poi chi fa del male lo riceva indietro. Purtroppo la giustizia “celeste” sembra spesso carente quasi quanto quella terrena. Ma non dobbiamo per questo arrenderci allo stato delle cose: l’indifferenza è complice di chi fa del male. Le leggi, seppure carenti e facilmente interpretabili in maniera tendenziosa, esistono. Sta anche ai singoli cittadini chiederne il rispetto, specialmente nelle questioni legate a chi nei confronti degli esseri umani non ha voce.

Ogniqualvolta ci accorgiamo o veniamo a sapere di animali maltrattati o uccisi ingiustamente dovremmo intervenire in loro soccorso, curandoli ma anche coinvolgendo con determinazione le autorità competenti, che sono molte e che sono tenute ad intervenire. La legge in materia, è vero, è carente ma comunque sufficiente ad ottenere qualche risultato.
Quindi, senza addentrarci nella filosofia, ci limitiamo a fornire qualche spunto per agire concretamente. E torniamo ancora sul gravissimo problema dei bocconi avvelenati.

Intanto è bene sapere che avvelenare gli animali o spargere nel territorio bocconi avvelenati implica quattro diversi reati:
- L’articolo 727 del codice penale sul maltrattamento degli animali prevede un’ammenda che va da 1000 a 5000 euro per chi uccide gli animali con il veleno condannandoli ad atroci sofferenze.
- L’articolo 30 lettera H e 21 lettera U della legge 157 del 1992 sulla caccia prevede il divieto di uso di bocconi ed esche avvelenati e sanziona questo reato con una ammenda di 1500 euro.
- L’articolo 638 del codice penale punisce l’uccisione ed il danneggiamento di animali altrui con la reclusione fino ad un anno.
- L’articolo 440 del codice penale sanziona chi avvelena sostanze destinate all’alimentazione con la reclusione da 3 a 10 anni.

Distribuire esche avvelenate per gli animali mette in pericolo anche la salute umana, creando problemi di igiene pubblica e danneggiando l’ambiente in cui viviamo.

La denuncia è importantissima affinché chi di competenza possa avere un quadro aggiornato della situazione, rendersi conto di quanto accade ed attivarsi secondo quanto la legge prevede. Ad esempio la bonifica delle zone inquinate dagli avvelenatori.
In Umbria e in Toscana sono in vigore delle leggi speciali sul divieto di seminare bocconi avvelenati. Ed è previsto, ad esempio, che “[…] sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, […] il Comune attiva, con procedura d’urgenza, in collaborazione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale competente per la zona e la polizia provinciale, adeguata attività di bonifica dell’area colpita”.

I casi di avvelenamento DEVONO essere denunciati ed è importante sapere che le denunce possono essere fatte con molta semplicità rivolgendosi ai vigili urbani, ai carabinieri, al corpo forestale dello Stato, allo stesso sindaco competente sul territorio, alla Provincia, alle Unità sanitarie locali.

Altro elemento fondamentale per fronteggiare il problema è la collaborazione dei veterinari. A tal proposito è bene ricordare che, secondo le leggi regionali sopra citate, “il medico veterinario che nell’esercizio delle proprie attività accerti in qualsiasi modo […] l’avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, è tenuto a darne comunicazione entro ventiquattro ore alla polizia provinciale, all’Azienda Unità Sanitaria Locale e al sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l’animale. […] Il medico veterinario […] dovrà altresì inviare l’animale o qualsiasi campione utile per l’identificazione dell’eventuale veleno”.

Insomma qualche strumento c’è, non resta che sfruttarlo. E, intanto, nulla però ci vieta di rivolgere un caldo augurio a tutti coloro che seminano bocconi avvelenati, facendo morire atrocemente tanti animali: che raccolgano ciò che hanno seminato.

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