| Ciascuno
di noi, in cuor suo, spera che ci sia una giustizia “al di
sopra”, che in qualche modo equilibri i rapporti tra tutti
gli esseri viventi. Che prima o poi chi fa del male lo riceva indietro.
Purtroppo la giustizia “celeste” sembra spesso carente
quasi quanto quella terrena. Ma non dobbiamo per questo arrenderci
allo stato delle cose: l’indifferenza è complice di
chi fa del male. Le leggi, seppure carenti e facilmente interpretabili
in maniera tendenziosa, esistono. Sta anche ai singoli cittadini
chiederne il rispetto, specialmente nelle questioni legate a chi
nei confronti degli esseri umani non ha voce.
Ogniqualvolta ci accorgiamo o veniamo a sapere di animali maltrattati
o uccisi ingiustamente dovremmo intervenire in loro soccorso, curandoli
ma anche coinvolgendo con determinazione le autorità competenti,
che sono molte e che sono tenute ad intervenire. La legge in materia,
è vero, è carente ma comunque sufficiente ad ottenere
qualche risultato.
Quindi, senza addentrarci nella filosofia, ci limitiamo a fornire
qualche spunto per agire concretamente. E torniamo ancora sul gravissimo
problema dei bocconi avvelenati.
Intanto è bene sapere che avvelenare gli animali o spargere
nel territorio bocconi avvelenati implica quattro diversi reati:
- L’articolo 727 del codice penale sul maltrattamento
degli animali prevede un’ammenda che va da 1000 a 5000 euro
per chi uccide gli animali con il veleno condannandoli ad atroci
sofferenze.
- L’articolo 30 lettera H e 21 lettera U della legge
157 del 1992 sulla caccia prevede il divieto di uso di
bocconi ed esche avvelenati e sanziona questo reato con una ammenda
di 1500 euro.
- L’articolo 638 del codice penale punisce
l’uccisione ed il danneggiamento di animali altrui con la
reclusione fino ad un anno.
- L’articolo 440 del codice penale sanziona
chi avvelena sostanze destinate all’alimentazione con la reclusione
da 3 a 10 anni.
Distribuire esche avvelenate per gli animali mette in pericolo anche
la salute umana, creando problemi di igiene pubblica e danneggiando
l’ambiente in cui viviamo.
La denuncia è importantissima affinché chi di competenza
possa avere un quadro aggiornato della situazione, rendersi conto
di quanto accade ed attivarsi secondo quanto la legge prevede. Ad
esempio la bonifica delle zone inquinate dagli
avvelenatori.
In Umbria e in Toscana sono in vigore delle leggi speciali sul divieto
di seminare bocconi avvelenati. Ed è previsto, ad esempio,
che “[…] sulla base delle denunce o segnalazioni degli
interessati o dei medici veterinari, […] il Comune attiva,
con procedura d’urgenza, in collaborazione con l’Azienda
Unità Sanitaria Locale competente per la zona e la polizia
provinciale, adeguata attività di bonifica dell’area
colpita”.
I casi di avvelenamento DEVONO essere denunciati
ed è importante sapere che le denunce possono essere fatte
con molta semplicità rivolgendosi ai vigili urbani, ai carabinieri,
al corpo forestale dello Stato, allo stesso sindaco competente sul
territorio, alla Provincia, alle Unità sanitarie locali.
Altro elemento fondamentale per fronteggiare il problema è
la collaborazione dei veterinari. A tal proposito è bene
ricordare che, secondo le leggi regionali sopra citate, “il
medico veterinario che nell’esercizio delle proprie attività
accerti in qualsiasi modo […] l’avvelenamento di specie
animale domestica o selvatica, è tenuto a darne comunicazione
entro ventiquattro ore alla polizia provinciale, all’Azienda
Unità Sanitaria Locale e al sindaco del Comune dove è
stato rinvenuto l’animale. […] Il medico veterinario
[…] dovrà altresì inviare l’animale o
qualsiasi campione utile per l’identificazione dell’eventuale
veleno”.
Insomma qualche strumento c’è, non resta che sfruttarlo.
E, intanto, nulla però ci vieta di rivolgere un caldo augurio
a tutti coloro che seminano bocconi avvelenati, facendo morire atrocemente
tanti animali: che raccolgano ciò che hanno seminato.
prima
parte »
|