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cane e gatto di casa  

Animali in condominio

regole e buona educazione

 
 

Se si vive in un condominio, prima di decidere se prendere un animale, sarebbe buona norma innanzi tutto valutare se gli si potrebbero garantire delle buone condizioni di vita, da stabilire anche a seconda della taglia dell’animale, nel caso sia un cane. Inoltre andrebbe prima verificata la disponibilità dei condomini, al fine di evitare scelte che potrebbero creare problemi agli animali stessi e a chi li accudisce.

In qualsiasi caso andrebbero sempre tenute ben presenti le regole della convivenza civile e del buon senso che, se violate, darebbero al condominio il diritto ad una possibile azione per chiedere l’allontanamento dell’animale.

Comunque, prescindendo da queste valutazioni di logica ed umane, per sapere se è possibile, legalmente, tenere animali nell’abitazione bisogna fare riferimento al regolamento di condominio.
Tale regolamento può essere stato predisposto dal proprietario originario dell'intero edificio e accettato dagli acquirenti dei singoli appartamenti. In questo caso, se ci fosse incluso il divieto di tenere in casa animali, sarebbe vincolante sia nei confronti dei successivi acquirenti sia per gli affittuari dell'immobile. Comunque le regole devono essere espressamente accettate dai condomini nel contratto di acquisto o locazione o con altro atto separato.

Se invece lo stesso Regolamento fosse stabilito dall’Assemblea dei condomini, il divieto sarebbe vincolante solo nel caso che esso sia stato approvato all’unanimità dall'assemblea condominiale, divenendo quindi un consenso di natura contrattuale; altrimenti, se approvato a maggioranza, non avrebbe valore assoluto, in quanto un'assemblea non unanime non può costringere un singolo condomino a rinunciare a un proprio diritto. Anche in questo caso, il divieto, insieme alle altre regole, sarebbe valido solo nel caso che sia stato trascritto nei pubblici registri immobiliari e menzionato ed accettate nel contratto di acquisto o di locazione.

Secondo l'art. 1138, ultimo comma, del Codice Civile, il Regolamento non può di regola menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà esclusiva.

Disturbo della quiete pubblica
I latrati prolungati possono costituire disturbo se interrompono o impediscono il riposo regolare delle persone: lo stabilisce l'art. 659 del Codice Penale e i diversi regolamenti di Polizia Urbana dei singoli Comuni. Il giudice può disporre l'allontanamento dell'animale che abbia arrecato disturbi e molestie all'interno del condominio o affidarlo in custodia presso privati. Al proprietario può anche essere applicata una multa amministrativa da parte della Polizia Municipale, contro la quale egli può presentare ricorso al Sindaco.

In ascensore
Il divieto di utilizzare l'ascensore in compagnia del proprio animale può essere espresso soltanto in un regolamento di tipo contrattuale. Se il Regolamento non prevede nulla a riguardo, ci si può accertare presso il Difensore Civico della propria Regione che non sussistano leggi al riguardo.

Animali liberi
Per quanto riguarda animali che vivono in stato di libertà, come i gatti, la loro permanenza nelle aree condominiali, cortili, garage o giardini, è da considerarsi assolutamente legittima, come la presenza degli uccelli sugli alberi; però, al fine di escludere ogni sorta di disturbo dei condomini, la legge prevede anche che i gatti siano sterilizzati e che vengano nutriti nel rispetto delle norme igieniche. Vale la pena ricordare che i gatti randagi per legge devono essere sterilizzati a cura dei servizi veterinari della Asl.

La responsabilità
La responsabilità dell’animale, e quindi degli eventuali danni o disturbi arrecati ai condomini o agli spazi comuni del condominio, ricade sul proprietario o su chi se ne occupa. Inoltre, chi lo accudisce deve rispondere dei danni anche quando l'animale sia fuggito o smarrito. A meno di non riuscire a dimostrare che il danno non sia dipeso dalla volontà di chi lo custodisce o accudisce.

 

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