| Se
si vive in un condominio, prima di decidere se prendere un animale,
sarebbe buona norma innanzi tutto valutare se gli si potrebbero
garantire delle buone condizioni di vita, da stabilire anche a seconda
della taglia dell’animale, nel caso sia un cane. Inoltre andrebbe
prima verificata la disponibilità dei condomini, al fine
di evitare scelte che potrebbero creare problemi agli animali stessi
e a chi li accudisce.
In qualsiasi caso andrebbero sempre tenute ben presenti le regole
della convivenza civile e del buon senso che, se violate, darebbero
al condominio il diritto ad una possibile azione per chiedere l’allontanamento
dell’animale.
Comunque, prescindendo da queste valutazioni di logica ed umane,
per sapere se è possibile, legalmente, tenere animali nell’abitazione
bisogna fare riferimento al
regolamento
di condominio.
Tale regolamento può essere stato predisposto
dal proprietario originario dell'intero edificio e accettato dagli
acquirenti dei singoli appartamenti. In questo caso, se ci fosse
incluso il divieto di tenere in casa animali, sarebbe vincolante
sia nei confronti dei successivi acquirenti sia per gli affittuari
dell'immobile. Comunque le regole devono essere espressamente accettate
dai condomini nel contratto di acquisto o locazione o con altro
atto separato.
Se invece lo stesso Regolamento fosse stabilito dall’Assemblea
dei condomini, il divieto sarebbe vincolante solo nel caso che esso
sia stato approvato all’unanimità dall'assemblea condominiale,
divenendo quindi un consenso di natura contrattuale; altrimenti,
se approvato a maggioranza, non avrebbe valore assoluto, in quanto
un'assemblea non unanime non può costringere un singolo condomino
a rinunciare a un proprio diritto. Anche in questo caso, il divieto,
insieme alle altre regole, sarebbe valido solo nel caso che sia
stato trascritto nei pubblici registri immobiliari e menzionato
ed accettate nel contratto di acquisto o di locazione.
Secondo l'art. 1138, ultimo comma, del Codice Civile,
il Regolamento non può di regola menomare i diritti di proprietà
e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della
proprietà esclusiva.
Disturbo
della quiete pubblica
I latrati prolungati possono
costituire disturbo se interrompono o impediscono il riposo regolare
delle persone: lo stabilisce l'art. 659 del Codice Penale
e i diversi regolamenti di Polizia Urbana dei singoli Comuni. Il
giudice può disporre l'allontanamento dell'animale che abbia
arrecato disturbi e molestie all'interno del condominio o affidarlo
in custodia presso privati. Al proprietario può anche essere
applicata una multa amministrativa da parte della Polizia Municipale,
contro la quale egli può presentare ricorso al Sindaco.
In
ascensore
Il divieto di utilizzare
l'ascensore in compagnia del proprio animale può essere espresso
soltanto in un regolamento di tipo contrattuale. Se il Regolamento
non prevede nulla a riguardo, ci si può accertare presso
il Difensore Civico della propria Regione che non sussistano leggi
al riguardo.
Animali
liberi
Per quanto riguarda animali
che vivono in stato di libertà, come i gatti, la loro permanenza
nelle aree condominiali, cortili, garage o giardini, è da
considerarsi assolutamente legittima, come la presenza degli uccelli
sugli alberi; però, al fine di escludere ogni sorta di disturbo
dei condomini, la legge prevede anche che i gatti siano sterilizzati
e che vengano nutriti nel rispetto delle norme igieniche. Vale la
pena ricordare che i gatti randagi per legge devono essere sterilizzati
a cura dei servizi veterinari della Asl.
La
responsabilità
La responsabilità
dell’animale, e quindi degli eventuali danni o disturbi arrecati
ai condomini o agli spazi comuni del condominio, ricade sul proprietario
o su chi se ne occupa. Inoltre, chi lo accudisce deve rispondere
dei danni anche quando l'animale sia fuggito o smarrito. A meno
di non riuscire a dimostrare che il danno non sia dipeso dalla volontà
di chi lo custodisce o accudisce.
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